CESSIONE CREDITI Ecobonus e SCONTO IN FATTURA
Il Decreto Rilancio con l’art. 121 del dl n°34/2020, prevede due modi per usufruire dell’agevolazioni Superbonus 110%: procediamo con l’analisi e scopriamo la differenza tra cessione del credito e sconto in fattura.
Innanzitutto definiamoli sinteticamente entrambi:
°Lo sconto in fattura: con sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori stessi e da questi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
°La cessione del credito: cedere un credito di imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi compresi gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari.
Gli INTERVENTI PREVISTI PER USUFRUIRE DEL BONUS FISCALE:
1 recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazioni e bonus casa)
2 efficienza energetica (ecobonus)
3 adozione di misure antisismiche (sismabonus)
4 recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate)
5 installazione di impianti fotovoltaici
6 installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
CESSIONE DEL CREDITO E SUPERBONUS 110%
Per la fruizione della cessione del credito per le ristrutturazioni si rende necessario che:
1 per gli interventi di cui al comma 1,2, e 3 (relativi all’efficienza energetica) dell’art 119 I TECNICI ASSEVERINO IL RISPETTO DEI REQUISITI ENERGETICI e la corrispondente CONGRUITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE in relazione agli interventi agevolati
2 per gli interventi di cui al comma 4 (relativi ai sistemi antisismici) dell’art 119 i TECNICI ASSEVERINO LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
3 si richieda il VISTO DI CONFORMITÀ relativo alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti per la richiesta della detrazione
AMMONTARE DELLA DETRAZIONE
L’ammontare dello sconto in fattura e del credito di imposta è pari alla detrazione spettante e al fornitore è riconosciuto un credito di imposta pari alla detrazione spettante.
Lo sconto verrà indicato in fattura e non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
L’importo della detrazione è calcolato sull’ammontare complessivo delle spese sostenute anche in caso di presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE
L’esercizio dell’opzione è valido sia per interventi su unità immobiliari indipendenti che per interventi su parti comuni di edifici condominiali, e viene comunicato in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di edifici unifamiliari la comunicazione viene effettuata dal beneficiario direttamente o avvalendosi di un intermediario; nel caso di interventi relativi a parti comuni di edifici è inviata:
1 dal soggetto che rilascia il visto di conformità
2 dall’amministratore di condominio direttamente o avvalendosi di un intermediario.
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA
Il credito di imposta è fruito esclusivamente in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della comunicazione e non prima del 1° Gennaio dell’anno successivo a quello del sostenimento delle spese.
CONTROLLI
Nel caso in cui non si creino i requisiti per la detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione.
Per quanto riguarda i fornitori e i cessionari rispondono solo0 in caso di utilizzo irregolare del credito o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
Ringraziamo come sempre il dott. Nicola Furcolo e la dott.ssa Chiara Roberto per il loro notevole contributo alla esemplificazione dell’intricato tema delle agevolazioni fiscali legate al super bonus 110%, ma soprattutto per permetterci di usufruire dei loro podcast e trasmetterli ai nostri utenti.
Vi invitiamo perciò a seguirli sul sito di Acca Software all’indirizzo bim.acca.it.